L’articolo 5 della legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 “Norme in materia di discipline bionaturali” prevede che presso la Provincia sia istituito il tavolo provinciale per le discipline bionaturali.
Il Tavolo, composto dall’assessore provinciale competente in materia o suo delegato, dai rappresentanti delle reti del benessere, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori, dovrebbe durare in carica cinque anni.
Il Tavolo dovrebbe proporre alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l’iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali e i corsi di formazione offerti dagli stessi, individuare le regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell’elenco, proporre alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l’offerta delle prestazioni e proporre iniziative d’informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.
La legge prevede che il tavolo debba essere costituito entro sessanta giorni dall’istituzione dell’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali.
Contemporaneamente alla legge provinciale 7/13, il Consiglio provinciale ha approvato l’ardine del giorno n. 417/13 rubricato “Formazione di elenchi ricognitivi degli operatori delle discipline bionaturali” che impegnava la Giunta provinciale “affinché entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sia insediato il tavolo provinciale delle discipline bionaturali e sia verificata con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento o con altri soggetti la fattibilità della creazione di elenchi ricognitivi degli operatori, singoli o associati, che svolgono attività nelle diverse discipline bionaturali, avviando conseguentemente in caso di esito positivo le procedure istitutive necessarie”.
Considerando che nell’impianto della legge 7/13 l’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali (art. 4) e il tavolo provinciale delle discipline bionaturali (art. 5) sono due elementi fondamentali senza i quali l’intera legge si riduce ad una mera affermazione di principio (La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell’offerta dei relativi servizi. Art. 1) senza alcun contenuto normativo ed operativo
interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente
per sapere se, a distanza di quattordici mesi dall’entrata in vigore della legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 “Norme in materia di discipline bionaturali”, è stato creato l’elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali previsto dall’articolo 3 e se è stato istituito il tavolo provinciale previsto dall’articolo 5, ovvero, in caso di risposta negativa, quali sono stati motivi dell’inadempimento legislativo, perché è rimasta lettera morta il dispositivo dell’ordine del giorno n. 417/13 riportato in premessa e quando, ragionevolmente, il dettato legislativo varrà rispettato dalla Giunta provinciale.
cons. Luca Zeni
A norma di regolamento chiedo risposta scritta.
Trento, 18 giugno 2014
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