ANCORA COSTI DI BUROCRAZIA VOLUTI DALLA GIUNTA PROVINCIALE
Mentre la Giunta provinciale si affanna a dichiarare il suo impegno per la riduzione di tasse, costi e gabelle, agisce in senso diametralmente opposto, imponendo aumenti di costi per certificazioni e documenti richiesti dall’ A.P.A.C. – l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti – a tutti i professionisti che interagiscono con l’ente pubblico, anche in difformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000, con il quale si chiarisce che le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione.
A questo proposito quindi il Consigliere provinciale del P.D. del Trentino, Luca Zeni, ha depositato oggi un’interrogazione per conoscere la posizione della Provincia su tale questione e se, in merito, è stato avviato un confronto preventivo con il Consorzio dei Comuni e con i vari Ordini professionali, prima di dar corso a disposizioni vessatorie, spesso inutili e costose anche sotto il profilo della tempistica burocratica.
Interrogazione n.
Con nota 506/2021 a firma dell’Avv. Antonio Tita dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento venivano informati gli Ordini Professionali della Provincia della formazione dell’Elenco Operatori Economici per Incarichi Tecnici come previsto dal Art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e art. 5 l.p. n. 2 del 2020 – D.G.P. n. 1475 del 2 ottobre 2020.
In merito la nota scrive: “A partire dal giorno 10 giugno 2021, i professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, forestali, agrotecnici, fisici, chimici, biologi, geometri, periti industriali e periti agrari) interessati ad essere selezionati ai fini dell’invito a procedure negoziate e affidamenti diretti di incarichi tecnici possono iscriversi nell’elenco telematico degli operatori economici – INCARICHI TECNICI compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 nonché i servizi tecnici svolti, unitamente ad altre dichiarazioni contenenti elementi utili ai fini della selezione dei concorrenti secondo la normativa vigente.”
La nota prosegue evidenziando che “Gli operatori economici/professionisti che si iscrivono nell’elenco operatori economici – incarichi tecnici hanno l’onere di rinnovare la propria dichiarazione ogni 6 mesi, pena la decadenza dall’elenco con conseguente onere di una nuova iscrizione.”
La stessa nota indica le modalità di iscrizione: “Per iscriversi nell’elenco operatori economici – incarichi tecnici, il professionista o l’operatore economico se trattasi di società di ingegneria/consorzi (legale rappresentante o altro soggetto dotato di poteri) deve: • Accedere al portarle servizio online della Provincia di Trento (https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/ 41060) e selezionare l’area dedicata alle Imprese e Professionisti – sezione “Appalti” • selezionare “Richiedi l’iscrizione o l’aggiornamento all’Elenco Telematico Operatori Economici per l’affidamento di incarichi tecnici • identificarsi mediante la propria identità digitale SPID o la Carta provinciale dei servizi/Carta nazionale dei servizi – CPS/CNS • compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviarlo”.
Il Professionista nel compilare il Modulo deve inserire nella pertinente scheda una serie di “Incarichi con firma” che richiedono la “certificazione” da parte del Committente. Il modello di “certificazione” viene prodotto automaticamente dal Modulo e viene inviato alla PEC del Professionista che sta compilando il Modulo.
A questo punto non resta altro al Professionista di inviare il modulo di certificazione al Committente (ad es. Comuni, Comunità di Valle, la stessa Provincia o ad altri Enti Pubblici) per la firma da parte del legale Rappresentante o del RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
In merito un Comune della Provincia di Trento, all’atto di firmare queste certificazioni pervenute agli uffici comunali da numerosi professionisti, solleva alcune obiezioni all’APAC:
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Perché non sia direttamente la PAT che chiede hai comuni la certificazione dei lavori dei professionisti in fase di controlli sul singolo tecnico;
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Se serva apporre la marca da bollo a carico del professionista sulla certificazione rilasciata dall’Ente Pubblico.
APAC con il Sostituto Direttore Ufficio Controlli e supporto alla Direzione APAC risponde testualmente:
“Alla luce della presentazione dell’Elenco agli Ordini professionali e ai loro iscritti, non si ritiene assolutamente percorribile l’ipotesi di dismettere la novità introdotta relativa alla produzione, da parte del professionista, delle attestazioni degli incarichi con firma inseriti nel modulo di iscrizione all’elenco operatori economici – incarichi tecnici.
Certo la questione da Lei sollevata relativa all’applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 non è da trascurare e pertanto apporteremo qualche modifica al form di iscrizione.
Sussiste comunque l’obbligo da parte delle Amministrazioni di rilasciare, pure per i servizi, un’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, come previsto dall’art. 31 della L.p. 23/1990, da consegnare anche all’esecutore. Obbligo previsto pure dall’art 325 del D.P.R. 207/2010 per gli incarichi affidati prima dell’entrata in vigore del D.M. 49/2018: decreto che oggi costituisce la fonte del controllo tecnico contabile dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. In tal caso il trattamento fiscale di detti certificati è rimesso alla valutazione dell’Ente appaltante.
Per quanto riguarda invece l’ipotesi che le attestazioni a comprova degli incarichi con firma siano ritenute ascrivibili ad attività di scienza, non producibili pertanto come tali alla Pubblica Amministrazione, si ritiene che, nell’ottica di agevolare i controlli sulle attività svolte dai professionisti, queste attestazioni possano essere comunque caricate sul portale a corredo dell’autodichiarazione, costituendo un valido ausilio nell’attività di verifica.”
Il Comune in questione segnala quindi che:
“Conseguentemente, per chiarezza e in attesa di possibili ulteriori sviluppi, procederemo con il rilascio delle certificazioni al privato seguendo sostanzialmente il modulo predisposto dalla Provincia (che è più semplice di quanto prescritto dall’abrogato ma tuttora applicabile art. 325 DPR 207/2010), procedendo però a completare lo stesso con la dicitura prevista, a pena di nullità, dall’art. 40 del DPR 445/200:”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici“.
Le certificazioni saranno rilasciate in bollo da € 16,00 perché non si tratta di scambi di corrispondenza tra Comune e Provincia (ove troverebbe applicazione l’esenzione art. 16) ma tra Comune e privato-professionista e rientrano, se non altro, tra gli”Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione: per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto: euro 16″ (art. 32 all. A Tariffa DPR 642/1972); probabilmente rientrano anche negli artt. 1 e 3 della stessa tabella A. Le attestazioni art. 325 DPR 207/2010, al pari dei certificati di regolare esecuzione per i lavori, rientrerebbero comunque nei documenti soggetti a bollo fin dall’origine.
In tal modo potremo rilasciare certificazioni comprendenti più incarichi conferiti nel tempo al medesimo professionista e contenere i costi a carico dei professionisti stessi.”
In sintesi parrebbe che la creazione di questo Elenco dei Professionisti e soprattutto la richiesta di certificazione dei servizi da loro resi alle Pubbliche Amministrazioni rappresenti un nuovo costo economico a carico degli stessi professionisti. Costo che potrebbe arrivare a qualche centinaio di euro a seconda degli incarichi che il singolo tecnico decide di certificare.
Costo che tra l’altro pare ripetuto nel tempo visto che il curriculum nell’elenco va aggiornato ogni 6 mesi.
In merito si interroga l’Assessore:
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Se fosse a conoscenza di quanto presentato sin d’ora e, se si, come mai non sia intervento per evitare questo aumento di costi per il professionista nel produrre la documentazione;
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Se l’Assessore avesse avuto un confronto in merito con il Consorzio dei Comuni e con i vari Ordini Professionali per condividere con loro la proposta;
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Se l’Assessore non ritenga che possa essere direttamente la PAT a chiedere alle Amministrazioni Locali la certificazione, in fase di controllo degli incarichi tecnici o verifica del curriculum, evitando quindi l’intervento dei singoli professionisti;
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Se l’Assessore non ritenga valido il DPR445/2000 in cui si chiarisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione;
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Se conferma la necessità di apporre su ogni certificazione di una prestazione tecnica/professionale la marca da bollo da 16 € e che questo costa ricada a carico dei tecnici e di professionisti
A norma di Regolamento chiedo risposta scritta.
Distinti saluti
avv. Luca Zeni